ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO ARCHEOLOGICO PRATA SANNITA
Statuto
(approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25/02/2020)
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. L’organizzazione di volontariato, denominata: “GRUPPO ARCHEOLOGICO PRATA SANNITA” (acronimo G.A.P.S.) aderisce ai Gruppi Archeologici d’Italia (G.A.I.) nell’anno 1981, ed approva statuti e regolamenti, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
2. L’organizzazione ha sede in via Cantone s.n.c. nel comune di Prata Sannita (CE)
3. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli art. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonchè dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a totale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
ART. 2
(Statuto)
1. L’organizzazione di volontariato GRUPPO ARCHEOLOGICO PRATA SANNITA è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (si può scegliere altra maggioranza ai sensi dell’art. 21 del codice civile; si raccomanda comunque il rispetto dei principi democratici che devono caratterizzare le associazioni di volontariato).
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 6
(finalità)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’ OBIETTIVO DI TUTELA DELL ’AMBIE NTE E DEI BENI CULTURALI :
1-PRINCIPI Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e più in generale dei valori di solidarietà umana, sociale e civile, che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della persona. L’Associazione è apartitica ed aconfessionale. L’Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretti; si basa sulla democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno da coloro che beneficiano dell’attività. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
2 -SCOPI Intendendo la memoria storica come un patrimonio fondamentale ed irrinunciabile dell’uomo presente, considera I suoi scopi primari la promozione della persona umana attraverso l’educazione ed il rispetto del passato ed il contributo all’ individuazione all’accertamento alla tutela ed alla valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etnoantropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte. Nel perseguire queste finalità, dedica particolare attenzione alle realtà di disagio presenti sul territorio.
3-REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associate. Per la realizzazione dei suoi scopi, l’Associazione si propone, in particolare, di: a) sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e straniera sui problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali; b) stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali; c) collaborare con tutte le associazioni, Enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all’estero; d) assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione da parte dell’associazione, per mezzo anche di attività scientifiche come ricognizioni sul territorio, gruppi di ricerca, catalogazione dei materiali archeologici e loro riconsegna alle Autorità competenti, articoli scientifici e monitoraggio del territorio; e) gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale; f) partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale; g) favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali; h) promuovere la conoscenza e la divulgazione dell’attività di ricerca dell’Associazione con prestazione gratuita dei soci; i) promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali ed Ambientali oggetto dell’ attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze; l) favorire e promuovere nella società civile e nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali; m) l ’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente; n) l’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 460/97. o) Qualsiasi tipo di elaborato (testi, schede, fotografie, diapositive, rilievi grafici ecc.) prodotto nell’ambito del Gruppo, si intende di proprietà del Gruppo e che per ogni utilizzo deve essere fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che delibererà al riguardo. L’autore o gli autori di qualsiasi tipo di elaborato rinunciano a qualsiasi diritto sullo stesso, il Gruppo Archeologico Prata Sannita si impegna comunque a citarne il nome ogni volta che se ne fa uso pubblico.
4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapport con i sostenitori e con il pubblico.
5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con I propri.
ART. 7
(Ammissione)
1. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associative deve essere integrate entro un anno.
2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il seguente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associative. (Può essere ammessa la decisione dell’organo direttivo, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile)
3. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)
1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge .
4. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.
6. Non è ammesso per I volontari associate stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporto di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro I limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’Assemblea. Sono in ogni caso vietati I rimborsi spese di tipo forfettario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso I terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
ART. 9
(Esclusione)
1.L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. (è ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario). Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
1. Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea dei soci Consiglio direttivo Presidente Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo) Collegio dei Probiviri (facoltativo).
2. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associate che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
ART. 11
(L’assemblea)
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passive, tutti gli associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associative annuale.
3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Ogni associate ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
5. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
7. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 12
(Convocazione)
1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2.La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare I verbali delle riunioni redatti.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonchè la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
1. Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da n.3 (tre) membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associate che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito e le relative deliberazioni sono assunte quando sono presenti tutti). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio
ART. 16
(Il Presidente)
1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti oppure: è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese).
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all’uopo individuato dall’Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Libri Sociali)
L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, I seguenti libri:
-Libro degli associati;
-Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
-Libro adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
-Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associative sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
ART. 18
(Risorse economiche)
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017, da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rendite patrimoniali;
g) erogazioni liberali di associate e terzi;
h) quote associative;
i) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
l) rimborsi derivanti da convenzioni;
m) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una
apposita voce di bilancio; n) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.;
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi o riserve, a fondatori, associate, lavoratori e collaborator, amministratori ed altri component degli organi sociali, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricevi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 19
(I beni)
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2.I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 21
(Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;
ART. 22
(Bilancio)
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
4.Dal bilancio devono risultare I beni, I contributi ed I lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le component patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
5. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo
ART. 23
(Convenzioni)
1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 24
(Dipendenti e collaboratori)
1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 26
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 27
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 28
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ed indipendentemente dalla forma giuridica acquisita, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
ART. 29
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.